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  • IL MEDICO IN SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA COMMETTE IL DELITTO DI RIFIUTO DI ATTI D’UFFICIO SE NON ADERISCE ALLA RICHIESTA DI URGENTE INTERVENTO DOMICILIARE

    CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE – SENTENZA 29 luglio 2019, n.34535

    MASSIMA

    Integra il delitto di rifiuto di atti d’ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che non abbia aderito alla richiesta di intervento urgente presso un hotel per visitare otto soggetti, di cui sei bambini, che manifestavano nausea e vomito, nella persuasione a priori della “enfatizzazione” dei sintomi denunciati dall’albergatore, posto che l’esercizio del potere-dovere di valutare la necessità della visita sulla base della sintomatologia esposta, sicuramente spettante al professionista, è comunque sindacabile da parte del giudice al fine di accertare se esso non trasmodi nell’assunzione di deliberazioni ingiustificate ed arbitrarie, scollegate dai basilari elementi di ragionevolezza desumibili dal contesto storico del singolo episodio e dai protocolli sanitari applicabili.

    TESTO

    SENTENZA sul ricorso proposto da XXXX, nato a XXXX il XXXX avverso la sentenza del 06/06/2016 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita in camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere XXXX; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale XXXX che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore della p.c., avv. XXXX, in difesa della p.c. XXXX, quale legale rappresentante della soc. XXXX, che chiede il rigetto del ricorso come da conclusioni scritte che deposita con la nota spese.

    FATTO

    1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 06/06/2016, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 13/04/2016 nei confronti di XXXX che era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 328 cod. pen. perché in qualità di medico addetto al servizio di continuità assistenziale presso la ASL di Bergamo Distretto XXXXX, indebitamente rifiutava atti del suo ufficio che per ragioni di igiene e sanità dovevano essere compiuti senza ritardo. Il sanitario non era intervenuto presso l’Hotel Cristallo di Foppolo (Bergamo) dove era stato chiamato con urgenza dall’albergatore, poiché sei ragazzi di circa dieci anni di nazionalità inglese in vacanza presso il detto hotel, avevano accusato malesseri fisici come vomito ed attacchi di dissenteria. Già il giudice di primo grado aveva configurato come reato il comportamento omissivo del dott. XXXX, perché durante la notte tra il 19 ed il 20 febbraio 2015 il dottore, di turno alla guardia medica, si era intrattenuto al telefono per circa quindici minuti con l’albergatore ponendo numerose domande, talvolta vanamente ripetute, esprimendo commenti, senza accogliere l’invito dell’albergatore a recarsi urgentemente presso l’hotel per visitare i bambini che manifestavano nausea e vomito, al pari di due professori che li accompagnavano. L’imputato aveva opposto un profilo di discrezionalità tecnica nel formulare le domande per avviare una diagnosi, e stabilire se la sua presenza in albergo poteva essere indispensabile. Tuttavia, l’albergatore, spazientito, si era poi rivolto al servizio di emergenza del 118 che era intervenuto tempestivamente. L’intervento succedaneo del servizio del 118 evidenziava ‘la plateale violazione degli obblighi cui era tenuto il medico di turno’. La Corte di appello aveva sottolineato che la durata della conversazione si era protratta per 13 minuti e 26 secondi e l’imputato aveva inizialmente opposto un netto rifiuto, ritenendo di non dovere effettuare la visita domiciliare per il solo vomito dei pazienti. In concreto, non avrebbe rivolto alcuna domanda specifica per indagare e approfondire le condizioni dei giovanissimi pazienti, tanto che l’albergatore, preso atto della inconcludenza della conversazione, interrompeva la chiamata e si rivolgeva al servizio del 118. La difesa del medico ha sostenuto che, successivamente, l’imputato si sarebbe recato presso l’hotel Cristallo di Foppolo per valutare di persona lo stato di salute dei bambini, constatando che era già intervenuto il 118 e, pertanto, sarebbe andato via; tuttavia, rileva la Corte che la circostanza è rimasta del tutto priva di prova. Osserva il giudice di appello, che quand’anche non vi fosse stato pericolo di vita, ciò non esclude la sussistenza dell’obbligo di eseguire la visita richiesta, considerata la preoccupante situazione che era stata esposta dal titolare dell’albergo: si trattava di otto pazienti di cui sei bambini che continuavano a vomitare e che si trovavano in un albergo piuttosto lontano dal più vicino Pronto Soccorso e per i quali non sarebbe stata sicuramente sufficiente una diagnosi per telefono, richiedendosi la visita anche per escludere il pericolo di una rapida epidemia all’interno della comitiva. Venivano negate altresì le circostanze attenuanti generiche ed anche la richiesta di conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria poiché le condizioni economiche dell’imputato inducevano a ritenere che la sola pena pecuniaria avrebbe avuto scarsa efficacia afflittiva ed anche tenuto conto della gravità del fatto, trattandosi di delitto contro la pubblica amministrazione commesso da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni e in danno di ‘persone appartenenti a fascia debole’.
    2 Ricorre per Cassazione XXXX per il tramite del proprio difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: 1) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per travisamento del fatto con riguardo al contenuto della conversazione telefonica tra l’albergatore e l’imputato. La difesa ricorda che è in atti la trascrizione della telefonata ricevuta alle ore 00.50 del 20/02/2015 dal dott. XXXX, medico di turno notturno di continuità assistenziale presso la postazione di XXXX. E mentre la Corte di appello ha valutato che tale conversazione dimostrava il sostanziale rifiuto del sanitario a recarsi nella località dell’albergo per fornire l’assistenza medica richiesta, la difesa ritiene che la motivazione della Corte di appello sia manifestamente illogica, poichè i giudici di merito non hanno tenuto conto che, a tenore della telefonata intercorsa, il dottor XXXX avrebbe più volte espresso la disponibilità ad eseguire la visita. Il travisamento della prova è dato dalla circostanza che in 13 minuti e 26 secondo di conversazione la Corte di merito ha ritenuto realizzarsi il ‘sostanziale rifiuto del sanitario’ mentre, secondo la difesa, si sarebbe trattato di un tempo necessario per acquisire informazione onde determinarsi sul contegno da assumere. Quanto alla circostanza riferita dall’imputato che comunque lo stesso si era recato presso l’albergo ed era tornato indietro avendo visto che era intervenuto il servizio del 118, essa risulterebbe dalla verbalizzazione effettuata il 20/02/2015 dallo stesso dott. XXXX sul registro della postazione di continuità assistenziale di Piazza Brembano che costituisce, secondo la difesa, documento di carattere medico-legale. L’annotazione nel registro è stata compiuta di pugno del dottore ed è l’unico elemento addotto dall’imputato per dimostrare che si era recato nel luogo. 2) inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 328 cod. pen., vizio di motivazione sulla ritenuta natura indebita del diniego. La Corte non avrebbe affrontato un punto cruciale e risolutivo della vicenda processuale costituito ‘dall’apprezzamento sulla obbligatorietà e indifferibilità dell’atto che si impone al pubblico ufficiale ove questi disponga di uno spazio di discrezionalità scientifica per valutare l’opportunità o la necessità di compiere l’atto di ufficio’. La Corte non avrebbe valutato gli elementi probatori riguardanti gli elementi costitutivi del reato: la preoccupante situazione era stata prospettata dall’albergatore, ma il dott. XXXX aveva valutato il ‘tono inutilmente allarmato, l’enfasi delle espressioni e l’atteggiamento suggestionato dell’interlocutore’. Il dott. XXXX aveva valutato che i malesseri di nausea e vomito non costituivano un’emergenza di natura oggettiva e la situazione lasciava al medico ‘margini di valutazione discrezionale circa la necessità di un intervento immediato tale da escludere la ricorrenza dell’atto dovuto’. Sussiste invero il reato di omissione di atti di ufficio solo quando sia comprovato che l’urgenza prospettata dal paziente era effettiva e reale, rimanendo al sanitario uno spazio di discrezionalità tecnica allo stesso attribuito. 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia o insussistenza di motivazione in ordine alla configurabilità dell’elemento psicologico del delitto. 3) Affinchè possa ritenersi integrata la fattispecie dell’art. 328 deve essere accertata tanto la consapevolezza dell’impellente necessità del compimento dell’atto, quanto il volontario, indebito rifiuto di attivarsi da parte dell’agente. L’autore del fatto deve rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento ‘contra ius’. Il ricorrente a sua giustificazione adduce di avere valutato che la situazione come riferito dall’albergatore non fosse grave ed urgente tale da imporre il suo tempestivo e improcrastinabile intervento in loco. I giudici di appello non hanno svolto un’analisi approfondita degli elementi costitutivi del reato. 4) mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. Si tratta di un motivo già proposto innanzi il giudice di primo grado e del pari respinto in appello. Il ricorrente deduce l’insussistenza di una situazione di emergenza, l’assenza di un pregiudizio irreparabile per i pazienti, tanto che anche il successivo controllo del 118 aveva evidenziato semplici disturbi gastrointestinali, l’esigenza di non lasciare il posto di servizio scoperto, il successivo (asserito) sopralluogo presso l’hotel da cui però l’imputato si sarebbe allontanato avendo constatato la presenza di operatori sanitari del 118, l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato non essendo ravvisabile in capo al dott. XXXX la consapevolezza e volontà di rifiutare indebitamente un atto del suo ufficio; 5) mancanza di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della richiesta di conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, poiché non sono stati addotti elementi da cui desumere il percorso logico che ha condotto al rigetto di entrambe le richieste sopra formulate.

    DIRITTO

    1. La sentenza impugnata risulta del tutto immune dai vizi denunciati dal ricorrente ed i motivi proposti devono essere riconosciuti palesemente infondati o indeducibili in questa sede. 2. Quanto al primo motivo, alla stregua della ricostruzione fattuale della vicenda, operata dai giudici di merito, come sopra sintetizzata, correttamente sono stati ravvisati nella condotta del prevenuto gli estremi integrativi del reato di cui all’art. 328 comma 1 cod. pen., il quale punisce, tra l’altro, il rifiuto di un atto dovuto per ragioni di sanità, allorché questo debba essere compiuto senza ritardo. È rimasto storicamente accertato che l’imputato, medico di turno di notte presso la postazione di XXXX, richiesto dall’albergatore XXXX di intervenire presso il proprio albergo, non ebbe a recarsi all’hotel Cristallo per visitare otto soggetti, ivi ospitati, di cui sei bambini stranieri, che accusavano malesseri. Non risultano elementi di riscontro dell’attestazione, dal sanitario redatta, secondo cui lo stesso aveva annotato di avere deciso comunque di recarsi all’albergo per valutare lo stato di salute dei pazienti. Al suo arrivo alle ore 2.05, avendo preso atto della presenza di ambulanze ed auto medica, sarebbe tornato indietro; tuttavia non risulta che alcuno lo abbia incontrato o che l’imputato si sia fatto vedere per comprovare la sua presenza presso l’albergo dal quale era stato chiamato. Le deduzioni sviluppate nel primo motivo si risolvono in una ricostruzione alternativa dei fatti che entra inammissibilmente nel merito delle valutazioni discrezionali della Corte di appello, convergenti con quelle del Giudice di primo grado, e sviluppate, senza incorrere in fallace logiche, sulla base di massime di esperienza plausibili e pertinenti al caso in esame. 3. Nella specie, l’obbligo del XXX di effettuare la visita domiciliare richiestagli, trova la sua fonte normativa nel D.P.R. n. 41 del 1991, il quale, all’art. 13, dispone che il medico che effettua il servizio di guardia deve rimanere a disposizione ‘per effettuare gli interventi domiciliari a livello territoriale che gli saranno richiesti’ e, durante il turno di guardia, ‘è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dagli utenti’. Orbene, è vero che, in linea di principio, non può negarsi al sanitario il compito di valutare, sulla base della sintomatologia riferitagli, la necessità o meno di visitare il paziente. È anche vero, tuttavia, che una tale discrezionalità può essere sindacata dal giudice, alla luce degli elementi acquisiti agli atti e sottoposti al suo esame, onde accertare se la valutazione del sanitario sia stata correttamente effettuata, oppure se la stessa costituisca un mero pretesto per giustificare l’inadempimento dei propri doveri (Sez. 6, n.12143 del 11/02/2009, Rv. 242922-01; Sez. 6, n. 20056 del 07/04/2008, Rv. 240070-01). Secondo la giurisprudenza di legittimità, integra il delitto di rifiuto di atti d’ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente nella persuasione a priori della ‘enfatizzazione’ dei sintomi denunciati dal paziente, posto che l’esercizio del potere-dovere di valutare la necessità della visita sulla base della sintomatologia esposta, sicuramente spettante al professionista, è comunque sindacabile da parte del giudice al fine di accertare se esso non trasmodi nell’assunzione di deliberazioni ingiustificate ed arbitrarie, scollegate dai basilari elementi di ragionevolezza desumibili dal contesto storico del singolo episodio e dai protocolli sanitari applicabili (Sez. 6, n. 23817 del 30/10/2012, Rv. 255715-01). Il primo motivo è dunque privo di qualsivoglia fondamento giuridico e va dichiarato inammissibile.
    4. Con riguardo al secondo motivo, la Corte di Appello, nel disattendere le argomentazioni difensive volte a sostenere la legittimità della scelta dell’imputato di non effettuare la visita domiciliare richiestagli, ha ritenuto che durante la lunga telefonata protrattasi per oltre tredici minuti, il medico di turno ‘non aveva formulato alcuna domanda specifica’ riguardante le condizioni dei bambini che avvertivano malesseri e, certamente, la pluralità dei soggetti indisposti, la giovane età, l’essere ospitati in Italia in assenza dei genitori e senza conoscere la lingua, dovevano imporre al medico di recarsi presso l’albergo per constatare di persona la presenza di patologie anche temporanee, a carico dei giovani pazienti. Il dott. XXXX, invece, ha valutato, insindacabilmente, che i malesseri di nausea e vomito ‘non costituivano un’emergenza di natura oggettiva’ sostenendo che l’interlocutore aveva tenuto ‘un tono inutilmente suggestionato ed allarmato’. Si tratta ancora una volta di una ricostruzione alternativa in fatto, proposta dal ricorrente, già respinta dai giudici di merito, in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale sopra riportato e, come tale, inammissibile.
    5. Con il terzo motivo si deduce l’assenza dell’elemento psicologico del reato di cui all’art. 328 cod. pen. sul presupposto che il ricorrente abbia agito in buona fede e nella convinzione dell’inesistenza di ragioni di urgenza che gli imponessero di effettuare una visita all’albergo dei soggetti in stato di malessere. Con pieno fondamento, ambedue le decisioni di merito hanno individuato nel singolare modo di procedere del sanitario, le condizioni integrative della contestata fattispecie di rifiuto di un doveroso atto di ufficio. Soluzione, per altro, perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte regolatrice in casistiche affatto omologhe a quella in esame. La fattispecie integra un reato di pericolo che si perfeziona ogni volta in cui sia denegato un atto non ritardabile e dovuto in rapporto alla specifica qualità del pubblico ufficiale agente (ex plurimis: Sez. 6, n. 34471 del 15.5.2007 Rv. 237795; Sez. 6, n. 35324 del 28.5.2008, Rv. 241250).
    In tale ultima prospettiva le professioni di buona fede addotte dal ricorrente si mostrano, oltre che non dirimenti proprio rispetto alla natura di reato di pericolo della fattispecie ascrittagli, implausibili sul piano della ricostruzione dell’elemento soggettivo del reato, avuto riguardo all’insuperabile dato probatorio riveniente nel tempestivo intervento del servizio del 118 (nella stessa situazione sottoposta al medico di turno) e nel tentativo di rabberciare un supposto postumo sopralluogo non documentato (se non con una personale autocertificazione di intervento di fatto non effettuato). È invero singolare e contraddittoria la ricostruzione del profilo psicologico offerta dal medico: da un lato ritiene che non esistono le ragioni di urgenza per intervenire, dall’altro con un ripensamento successivo, si sarebbe diretto all’albergo per constatare che altri al posto suo erano sopraggiunti con maggiore tempestività, senza personalmente sincerarsi della situazione che gli era stata descritta (ritenuta dall’imputato particolarmente ‘enfatizzata’), evitando accuratamente di farsi vedere: si tratta di elementi, già messi in luce dai giudici di merito, che escludono integralmente la addotta buona fede del ricorrente. Anche questo motivo non trova fondamento nella realtà processuale descritta nelle pronunce di merito.
    6. Con il quarto motivo si insiste nella richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.. Rimane tuttavia generico il motivo di impugnazione a fronte della mancanza di elementi di segno positivo da valorizzare di fronte alla gravità del fatto desunto dall’entità del pericolo, mostrando i giudici di merito di avere valutato, in termini di offensività, le concrete modalità della condotta e la esposizione a pericolo che essa ha comportato, che, per consentire la meritevolezza della esclusione dalla punibilità, deve connotarsi come di particolare tenuità, rispetto al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (nella specie, reato contro la pubblica amministrazione).
    7. Con il quinto motivo si censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed il mancato accoglimento della richiesta di conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria. Anche con riferimento alla considerazione delle ‘condizioni economiche dell’imputato che avrebbero scarsa efficacia afflittiva e che la sola pena pecuniaria sarebbe certamente inadeguata alla gravità del fatto’, la difesa non contrappone validi elementi da prendere in considerazione per un giudizio diverso. Giova, sul tema, ricordare la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez.U, n. 24476 del 22/04/2010, Rv. 247274); in tale pronuncia, la Corte ha chiaramente affermato che la ratio delle pene sostitutive ha natura premiale e che il giudice, nell’esercitare il suo potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, con la semidetenzione o con la libertà controllata, deve tenere conto dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle ‘condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell’imputato’.
    A tale principio si è attenuto il giudice dell’impugnazione così soddisfacendo l’onere di motivazione impostogli. L’ultimo motivo si appalesa dunque aspecifico.
    Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 euro.

    P.Q.M.

    Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 08/01/2019

  • MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE

    CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – ORDINANZA 28 febbraio 2019, n. 5974


    MASSIMA

    L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicchè il relativo diritto non entra in stato di quiescenza ma resta definitivamente escluso.

    F A T T O

    La Corte d’appello di Trieste, con decreto del 9/02/2015, ha confermato il decreto del Tribunale di Gorizia che aveva respinto la richiesta di (omissis) nei confronti di (omissis), di revisione, ex art.9 I.div., delle condizioni economiche di divorzio, in particolare, di disporre la cessazione dell’obbligo dell’ex marito di corrispondere alla (omissis) l’assegno divorzile di 250,00 mensili.
    La Corte d’appello, all’esito anche di informative disposte tramite polizia tributaria, ha ritenuto che il reclamante non avesse comprovato un fatto sopravvenuto legittimante la modifica delle condizioni di divorzio, non rilevando la circostanza che il coniuge beneficiario dell’assegno avesse instaurato una convivenza more uxorio con altra persona, occorrendo la prova, da parte dell’ex coniuge onerato, che tale convivenza abbia influito in melius sulle condizioni economiche dell’avente diritto.
    Avverso il suddetto decreto, (omissis) propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di (omissis) che resiste con controricorso.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.5 comma 6 l.div. nonché vizio di motivazione, ex art.360 n. 5 c.p.c., in relazione al fatto rappresentato dalla stabile convivenza della (omissis) con altra persona;
    con il secondo motivo, l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di un fatto decisivo rappresentato dalle risultanze degli accertamenti tributari, dai quali si evidenziava la parificazione dei redditi della coppia costituita dal (omissis) con l’attuale coniuge e di quella costituita dalla (omissis) con il convivente di fatto.

    2. La prima censura è fondata, con assorbimento della seconda.
    Questa corte ha già da tempo chiarito (Cass.6855/2015; conf. Cass. 2466/2016; Cass.4649/2017; Cass. 2732/2018) che «l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso»; invero, la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo. Nell’ordinanza di questa Corte n. 18111/2017 si è poi precisato che non assume rilievo la successiva cessazione della convivenza di fatto intrapresa dall’ex coniuge beneficiario.
    Nella specie, la ricorrente, costituendosi in giudizio, aveva riconosciuto di avere instaurato una stabile convivenza con altra persona, dato questo talmente pacifico che la Corte (avendo il (omissis) contratto nuovo matrimonio) aveva disposto informative tramite polizia tributaria circa le rispettive condizioni patrimoniali dei due nuovi nuclei familiari.
    Il fatto sopravvenuto giustificava pertanto la revisione dell’assegno divorzile e la decisione impugnata, escludendo che la convivenza more uxorio dell’ex coniuge, beneficiario di assegno, facesse venir meno il diritto all’assegno stesso, non è conforme al principio di diritto sopra richiamato.

    3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

    P.Q.M.

    La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
    Così deciso, in Roma, il 14 dicembre 2018.

  • TRASCURARE UN CANE GIÀ MALATO E NON PORTARLO DAL MEDICO VETERINARIO PER SOTTOPORLO ALLE CURE NECESSARIE CONFIGURA REATO DI MALTRATTAMENTI.

    Cassazione penale, Sez. III, Sent. 15.01.2019 n. 22579.

    “Configura la lesione rilevante per il delitto di maltrattamento di animali, art. 544 ter, in relazione all’art. 582, cod. pen., l’omessa cura di una malattia che determina il protrarsi della patologia con un significativo aggravamento fonte di sofferenze e di un’apprezzabile compromissione dell’integrità dell’animale”.

    RITENUTO IN FATTO

    1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 6 aprile 2018, in parziale riforma della decisione del Giudice del Tribunale di Modena – giudizio abbreviato – del 1 ottobre 2014, ha ridotto la pena irrogata a xxxxxx in e. 10.000,00 di multa, relativamente al reato di cui all’art. 544 ter cod. pen. poiché, in qualità di proprietario di un cane meticcio femmina ometteva di adottare i provvedimenti necessari ad assicurare il benessere e la salute dello stesso animale, mettendone in pericolo la sua sopravvivenza. Nella fattispecie il cane veniva rinvenuto dagli operatori del canile […] vagante ed in pessime condizioni di salute, accertate dal dott. xxxx del servizio Veterinario AUSL di Modena, in:”vari tumori” mammari di grosse dimensioni e ulcerati – dermatite in varie zone del corpo – calli da decubito e artrosi agli arti posteriori ed anteriori”. Reato accertato il 6 settembre 2011.
    2. xxxxx ha proposto ricorso, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    2. 1. Violazione di legge (art. 43 e 544 ter cod. pen.), contraddittorietà della motivazione.
    La sentenza impugnata attribuisce la responsabilità del reato al ricorrente per dolo eventuale. La Corte di appello era ben consapevole della colpa del ricorrente nella cura del cane, ha superato la questione ricorrendo al dolo eventuale. Infatti, il reato ex art. 544 ter, cod. pen. non è punibile a titolo di colpa. Per la stessa sentenza impugnata la condotta dell’imputato è limitata all’omissione di cure al cane. Manca qualsiasi prova della volontà della condotta. Il ricorrente non essendo un veterinario non si è reso conto della gravità della malattia del cane.Manca, quindi, la prova dell’elemento soggettivo del reato contestato. Nel caso, infatti, si ravvisa solo una trascuratezza e non una volontà di cagionare una sofferenza e una malattia al cane. L’animale del resto appariva ben nutrito, come riscontrato dal Veterinario.

    2. 2. Violazione di legge (art. 544 ter e 582 cod. pen.) e contraddittorietà della motivazione.
    Non è configurabile inoltre l’elemento materiale delle lesioni per la configurabilità del reato di cui all’art. 544 ter, cod. pen.La condotta dell’imputato non ha cagionato una lesione al cane, in quanto la malattia individuata dal Veterinario (massa di probabile natura neoplastica) non è stata cagionata dal ricorrente; la malattia riscontrata, quindi, non può in alcun modo integrare l’elemento materiale richiesto dalla norma.
    Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata.

    3. La parte civile xxxxxxxx ha depositato memoria con richiesta di conferma della sentenza impugnata e di condanna alle spese del grado per la parte civile.

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    Il ricorso risulta infondato in quanto i motivi di ricorsi sono generici e infondati.

    Nel ricorso si contesta la sussistenza delle lesioni, al cane, per la configurabilità del reato di cui all’art. 544 ter, cod. pen. e l’assenza del dolo; si ritiene invece sussistente solo un comportamento colposo. La differenza, tra un comportamento doloso o colposo in materia è evidente, perché con il delitto di cui all’art. 544 ter del cod. pen. Si punisce chi con dolo, “con crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale o lo sottopone a sevizie o comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”, con la contravvenzione dell’art. 727 cod. pen. si punisce, invece, chiunque “detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.
    Il dolo può essere specifico quando la condotta è tenuta «per crudeltà» o generico quando la condotta è tenuta «senza necessità» (vedi in tal senso Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007 – dep. 30/11/2007, Borgia, Rv. 23845501: «In materia di delitti contro il sentimento per gli animali, la fattispecie di maltrattamento di animali (art. 544 ter cod. pen.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale è tenuta per crudeltà, mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta senza necessità»).

    Nel nostro caso la condotta è stata tenuta con dolo generico, senza necessità, come adeguatamente motivato, in assenza di contraddizioni e di manifeste illogicità dalla sentenza impugnata e dalla decisione di primo grado (in doppia conforme), con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità. Il ricorrente con il suo comportamento omissivo, ovvero con totale abbandono ed incuria del cane aveva cagionato notevolisofferenze all’animale tanto da rendere necessario un immediato intervento chirurgico; la malattia era del resto presente da molto tempo.
    La mancata sottoposizione del cane alle idonee cure aveva comportato sicuramente – prosegue la motivazione della decisione impugnata- gravi sofferenze al cane. Per la Corte di appello l’assenza di cure deve ritenersi dolosa, intenzionale e non già colposa, in quanto la condizione dell’animale era riscontrabile in maniera evidente; quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale.

    Per la sussistenza di una lesione deve osservarsi che “Nel reato di maltrattamento di animali, la nozione di lesione, sebbene non risulti perfettamente sovrapponibile a quella prevista dall’art. 582 cod. pen., implica comunque la sussistenza di un’apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell’animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva” (Sez. 3, n. 32837 del 27/06/2013 – dep. 29/07/2013, Prota e altro, Rv. 25591001).

    Il ricorrente ritiene che la malattia non è stata cagionata da lui (massa tumorale) ma quello che rileva è l’aggravamento della malattia se non sottoposta ad idonea cura, aggravamento sicuramente determinate gravi sofferenze.
    Del resto anche il protrarsi di una malattia già preesistente, con il suo aggravamento, configura le lesioni di cui all’art. 582, cod. pen.: «Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, bensì solo quelle da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o l’aggravamento di esso ovvero una compromissione delle funzioni dell’organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il giudizio di colpevolezza di un medico radiologo che, a causa di una lettura errata delle lastre, non aveva permesso la tempestiva diagnosi di una patologia, determinando il protrarsi della malattia)» (Sez. 4, n. 22156 del 19/04/2016 – dep. 26/05/2016, P.C. in proc. De Santis, Rv. 26730601).
    Il protrarsi della malattia senza adeguate cure, per limitarla o debellarla, configura, quindi, le lesioni rilevanti ex art. 544 ter cod. pen.

    Può conseguentemente esprimersi il seguente principio di diritto:

    «Configura la lesione rilevante per il delitto di maltrattamento di animali, art. 544 ter, in relazione all’art. 582, cod. pen., l’omessa cura di una malattia che determina il protrarsi della patologia con un significativo aggravamento fonte di sofferenze e di un’apprezzabile compromissione dell’integrità dell’animale».

    P.Q.M.

    Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile xxxxx che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre ad accessori di legge e spese generali disponendone il pagamento in favore dello Stato.
    Così deciso il 15/01/2019

  • MALTRATTAMENTI FRAMMEZZATI DA PERIODI DI QUIETE

    Corte di Cassazione, sez. VI penale – sentenza 8 maggio 2019, n.19776

    MASSIMA

    Integra il delitto di maltrattamenti il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta dell’agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo.

    CASO OGGETTO DELLA DECISIONE

    I.G.C., per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la condanna inflittagli dal Tribunale di Livorno il 21 novembre 2014, per i delitti di maltrattamenti e lesioni personali dolose in danno della sua convivente P.D.G., costituitasi parte civile nel processo.

    FATTO

    1. I.G.C., per il tramite del suo difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze dell’8 marzo 2018, che ha confermato la condanna inflittagli dal Tribunale di Livorno il 21 novembre 2014, per i delitti di maltrattamenti e lesioni personali dolose in danno della sua convivente P.D.G., costituitasi parte civile nel processo.

    2. Il ricorso si articola attraverso tre motivi.

    2.1. Con il primo, si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell’art. 606 C.P.P., comma 1, lett. d), con riferimento all’audizione dei figli minori della coppia, utile per accertare lo stato d’animo della persona offesa ed i motivi per cui si sarebbe risolta a sporgere la querela. Si allega, al riguardo: che i relativi elementi di conoscenza sono sopravvenuti alla sentenza di primo grado, derivando dai colloqui telefonici intervenuti tra i minori e l’imputato durante la detenzione di questi; che i ragazzi non sono mai stati esaminati in dibattimento; ed altresì che, in rito, la Corte ha errato nel ritenere detta prova non indispensabile ai fini della decisione, dovendo invece ravvisarsi tale requisito anche quando la prova nuova sia sufficiente ad ingenerare anche solo il dubbio sulla colpevolezza dell’imputato.

    2.2. La seconda censura – mossa a mente dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), – attiene al travisamento delle dichiarazioni testimoniali degli operatori di polizia giudiziaria F. e B. e di Po.Pe. , amica della persona offesa, i quali, al contrario di quanto divisato dai giudici del merito, non hanno esposto circostanze tali da confermare il racconto della vittima.

    2.3. L’ultimo motivo stigmatizza come erronea la sussunzione delle condotte nella fattispecie di cui all’art. 572 c.p., per difetto del requisito dell’abitualità delle medesime. L’istruttoria, ovvero, avrebbe accertato la verificazione di soli tre episodi aggressivi lungo un arco di due anni, mentre è emerso che la P. avesse una vita di relazione autonoma, con piena disponibilità delle risorse economiche messele a disposizione dal compagno, peraltro da lei stessa definito un buon padre di famiglia.

    DIRITTO

    1. Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente destituiti di fondamento.
    2. Quanto al primo, va osservato che la sentenza impugnata giustifica la reiezione della richiesta di rinnovazione istruttoria, avente per oggetto l’esame testimoniale dei figli dell’imputato e della parte civile, rappresentando che tale prova non fosse indispensabile ai fini della decisione, né fosse sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado, vertendo essa su una questione già oggetto di ampia attività istruttoria nel dibattimento svoltosi dinanzi al Tribunale (pag. 9).
    Il ricorso, sotto l’aspetto della novità della prova, si limita a dedurre che i figli della coppia non sono stati esaminati nel corso del dibattimento.
    Tanto non è sufficiente, però, per ritenere che si sia in presenza di una c.d. ‘prova nuova’, per gli effetti di cui all’art. 603 c.p.p., comma 2, dovendo tenersi in considerazione, a tal fine, anche l’oggetto della prova che s’intende introdurre, e quindi, nel caso di prova dichiarativa, quanto meno il tema su cui essa deve vertere, onde consentire al giudice di apprezzarne l’effettiva novità o meno rispetto agli argomenti di prova già trattati.
    È di solare evidenza – per rimanere all’ipotesi di specie – che l’audizione dei figli delle parti sulla generale situazione familiare, ben possibile nel corso del dibattimento, non avrebbe rivestito alcun carattere di novità; diversamente si sarebbe potuto ritenere, invece, nel caso in cui, ad esempio, essi avessero dovuto riferire su circostanze specifiche, non emerse in istruttoria e tali da incidere significativamente sulla ricostruzione dei fatti.
    La difesa ricorrente, però, non ha offerto alcuna indicazione sui contenuti delle informazioni che avrebbero potuto rendere i figli, se esaminati.
    Per l’effetto, la Corte non è in condizione di stabilire, anzitutto, se quella prova, richiesta al giudice d’appello ma da esso respinta, fosse ‘sopravvenuta’, con conseguente applicazione dei più laschi parametri di ammissibilità di cui al combinato disposto dell’art. 603 c.p.p., comma 2, art. 495 c.p.p., comma 1, e art. 190 c.p.p.; né, in secondo luogo, se essa fosse o meno decisiva, secondo quanto imposto dal medesimo art. 603, comma 1.
    Giova rammentare, a tal proposito, che, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale, qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, Rv. 261799).
    Nell’ipotesi in rassegna, invece, non emerge dagli atti quale decisivo apporto conoscitivo, tale da sovvertire l’esito del giudizio, sia venuto a mancare al processo, per effetto della mancata assunzione di quelle testimonianze.

    2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, secondo cui i giudici di merito avrebbero travisato il contenuto di alcune delle testimonianze acquisite.

    2.1. In tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di ‘travisamento’ della prova dichiarativa, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (tra molte, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Rv. 271702).
    Nel caso, poi, come quello in rassegna, di cosiddetta ‘doppia conforme’, tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza, da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).

    2.2. Nella fattispecie in esame, non si ravvisa in alcun modo un simile fraintendimento macroscopico del contenuto delle indicate testimonianze, che peraltro rappresentano soltanto una parte di quelle assunte in dibattimento.
    La stessa difesa ricorrente, infatti, si limita a spigolare tra quelle dichiarazioni, estrapolandone singole battute, tutte, peraltro, concernenti l’aspetto delle percosse e delle violenze fisiche, che però non esauriscono la condotta maltrattante contestata.

    3. Manifestamente infondato, infine, è pure il terzo motivo di ricorso, attraverso il quale si contesta la ritenuta configurabilità del delitto di maltrattamenti, ex art. 572 c.p., sul presupposto della episodicità delle manifestazioni violente e, per l’effetto, dell’assenza dell’imprescindibile connotato di abitualità delle condotte.
    Integra tale delitto il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta dell’agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo (tra moltissime altre, Sez. 3, n. 6724 del 22/11/2017, Rv. 272452).
    È del tutto irrilevante, allora, nell’accertata esistenza di plurimi episodi di prevaricazione, nel corso di una relazione sentimentale protrattasi per otto anni, che la persona offesa – come si afferma in ricorso – avesse una sua vita di relazione autonoma o potesse disporre di risorse economiche: circostanze, entrambe, perfettamente compatibili con un più generale clima di umiliante sopraffazione, che è necessario e sufficiente per configurare il reato.
    Peraltro, anche sotto lo specifico profilo in esame, la difesa ricorrente limita la propria attenzione agli episodi di violenza fisica subiti dalla P., del tutto obliterando le altre forme di sopraffazione da costei subite e concordemente ritenute dai giudici di merito.

    4. Sulla scorta di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.

    Da tanto consegue – ai sensi dell’art. 616 c.p.p. – la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in duemila Euro.

    P.Q.M.

    Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

  • PUNIRE IL CANE CON SPRANGATE DI FERRO CONFIGURA L’IPOTESI DI MALTRATTAMENTI EX ART. 727 C.P.

    Corte di Cassazione, Sez. III penale – sentenza 12 aprile 2019, n.16039

    MASSIMA

    Costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione. (Condannato il padrone di un cane per aver maltrattato, per crudeltà o senza necessità, l’animale, sottoponendolo a sevizie, colpendolo violentemente con un bastone di ferro, privandolo del nutrimento e dell’acqua e lasciando la cuccia sporca e piena di escrementi).

    CASO OGGETTO DELLA DECISIONE

    Il Tribunale di Bergamo ha condannato alle pene di legge Ad. Ou. per il reato di cui all’art. 727 cod. pen., così riqualificato il fatto, per aver maltrattato, per crudeltà o senza necessità, il suo cane di razza Amstaff (American staffordshire terrier), sottoponendolo a sevizie, colpendolo violentemente con un bastone di ferro in almeno 7-8 occasioni, privandolo del nutrimento e dell’acqua e lasciando la cuccia sporca e piena di escrementi, in Ambivere da giugno 2014 a giugno 2015. Ricorre l’imputato.

    F A T T O

    1. Con sentenza in data 13.6.2018 il Tribunale di Bergamo ha condannato alle pene di legge Ad. Ou. per il reato di cui all’art. 727 cod. pen., così riqualificato il fatto, per aver maltrattato, per crudeltà o senza necessità, il suo cane di razza Amstaff (American staffordshire terrier), sottoponendolo a sevizie, colpendolo violentemente con un bastone di ferro in almeno 7-8 occasioni, privandolo del nutrimento e dell’acqua e lasciando la cuccia sporca e piena di escrementi, in Ambivere da giugno 2014 a giugno 2015.
    2. Con un unico motivo di ricorso l’imputato deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 727 cod. pen. Ritiene di non aver inflitto all’animale gravi sofferenze e che la condotta tenuta consisteva in temporanei atteggiamenti semplicemente volti a frenare l’esuberanza dello stesso. Aggiunge che la sentenza non aveva motivato sugli elementi costitutivi del reato perché non erano emerse condizioni di detenzione del cane contrarie alla sua natura né erano state accertate le conseguenze patite in concreto dall’animale per effetto della sua azione. La sentenza era inoltre affetta da manifesta illogicità poiché aveva costruito un rapporto di continuità normativa e continenza tra la fattispecie dell’art. 544-ter cod. pen. e quella dell’art. 727 cod. pen. Precisa che la disposizione dell’art. 727 cod. pen. non si riferiva a situazioni contingenti provocanti un temporaneo disagio dell’animale.

    D I R I T T O

    3. Il ricorso è manifestamente infondato perché si risolve in una generica contestazione dell’apprezzamento del presupposto oggettivo della norma incriminatrice violata.
    Scrupolosamente il Tribunale, dopo aver analizzato gli elementi costituitivi del reato di cui all’art. 544-ter cod. pen., ha riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 727 cod. pen., avendo accertato che l’imputato aveva avuto comportamenti violenti con spranghe di metallo e tondini di ferro, con una certa frequenza e per un apprezzabile periodo di tempo, nei confronti del cane, sia pure a scopo punitivo e/o dissuasivo rispetto a qualche ‘guaio’ che aveva combinato.
    La decisione è in linea con il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione (da ultimo, Cass., Sez. 7, ord. n. 46560 del 10/07/2015, Francescangeli e altro, Rv 265267 con ampie citazioni ai precedenti)
    Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

    P.Q.M.

    dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

  • PERDITA DEL DIRITTO ALL’ASSEGNO DIVORZILE DA PARTE DEL CONIUGE CHE INSTAURI UNA NUOVA FAMIGLIA, ANCORCHÈ DI FATTO.

    CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – ORDINANZA 28 febbraio 2019, n. 5974


    MASSIMA

    L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicchè il relativo diritto non entra in stato di quiescenza ma resta definitivamente escluso.

    F A T T O

    La Corte d’appello di Trieste, con decreto del 9/02/2015, ha confermato il decreto del Tribunale di Gorizia che aveva respinto la richiesta di (omissis) nei confronti di (omissis), di revisione, ex art.9 I.div., delle condizioni economiche di divorzio, in particolare, di disporre la cessazione dell’obbligo dell’ex marito di corrispondere alla (omissis) l’assegno divorzile di 250,00 mensili.
    La Corte d’appello, all’esito anche di informative disposte tramite polizia tributaria, ha ritenuto che il reclamante non avesse comprovato un fatto sopravvenuto legittimante la modifica delle condizioni di divorzio, non rilevando la circostanza che il coniuge beneficiario dell’assegno avesse instaurato una convivenza more uxorio con altra persona, occorrendo la prova, da parte dell’ex coniuge onerato, che tale convivenza abbia influito in melius sulle condizioni economiche dell’avente diritto.
    Avverso il suddetto decreto, (omissis) propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di (omissis) che resiste con controricorso.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.5 comma 6 l.div. nonché vizio di motivazione, ex art.360 n. 5 c.p.c., in relazione al fatto rappresentato dalla stabile convivenza della (omissis) con altra persona;
    con il secondo motivo, l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di un fatto decisivo rappresentato dalle risultanze degli accertamenti tributari, dai quali si evidenziava la parificazione dei redditi della coppia costituita dal (omissis) con l’attuale coniuge e di quella costituita dalla (omissis) con il convivente di fatto.

    2. La prima censura è fondata, con assorbimento della seconda.
    Questa corte ha già da tempo chiarito (Cass.6855/2015; conf. Cass. 2466/2016; Cass.4649/2017; Cass. 2732/2018) che «l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso»; invero, la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo. Nell’ordinanza di questa Corte n. 18111/2017 si è poi precisato che non assume rilievo la successiva cessazione della convivenza di fatto intrapresa dall’ex coniuge beneficiario.
    Nella specie, la ricorrente, costituendosi in giudizio, aveva riconosciuto di avere instaurato una stabile convivenza con altra persona, dato questo talmente pacifico che la Corte (avendo il (omissis) contratto nuovo matrimonio) aveva disposto informative tramite polizia tributaria circa le rispettive condizioni patrimoniali dei due nuovi nuclei familiari.
    Il fatto sopravvenuto giustificava pertanto la revisione dell’assegno divorzile e la decisione impugnata, escludendo che la convivenza more uxorio dell’ex coniuge, beneficiario di assegno, facesse venir meno il diritto all’assegno stesso, non è conforme al principio di diritto sopra richiamato.

    3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

    P.Q.M.

    La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
    Così deciso, in Roma, il 14 dicembre 2018.

  • DIFFAMAZIONE SU UNA CHAT DI UN ‘GRUPPO WHATSAPP’

    CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – SENTENZA
    20 febbraio 2019, n.7904 – Pres. Pezzullo – est. Scordamaglia

    MASSIMA

    In materia di diffamazione posta in essere mediante una “chat di un ‘gruppo whatsapp’, la possibilità che, tra i fruitori del messaggio, vi sia anche la persona nei confronti della quale vengono formulate le espressioni offensive non induce a ritenere che, in realtà, venga, in tale modo, ad essere integrato l’illecito di ingiuria, piuttosto che il delitto di diffamazione in quanto sebbene il mezzo di trasmissione/comunicazione adoperato (‘chat’ di ‘whatsapp’) permetta, in astratto, anche al soggetto vilipeso di percepire direttamente l’offesa, la circostanza che il messaggio sia indirizzato ad una cerchia di fruitori che, peraltro, potrebbero venirne a conoscenza in momenti diversi, fa in modo che l’addebito lesivo si ponga in una dimensione decisamente più vasta di quella interpersonale tra offensore ed offeso: di qui l’offesa alla reputazione della persona che è compresa nella cerchia dei destinatari del messaggio.

    CASO OGGETTO DELLA DECISIONE

    Nell’interesse di Co. Al. è proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Bari, che ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Co. Al., indagato per il delitto di cui all’art. 595 cod. pen., trattandosi di persona non imputabile perché minore degli anni quattrodici al momento del fatto. A sostegno della decisione assunta, il giudice censurato ha escluso che dagli atti d’indagine emergesse l’evidenza della prova richiesta ai fini dell’invocato proscioglimento nel merito del minore, atteso che il tenore dei messaggi a questi riferibili, versati nella “chat di un ‘gruppo whatsapp’ cui egli partecipava, non potevano dirsi ‘ictu oculi’ privi di valenza offensiva per la reputazione di altra minore. Della sentenza impugnata è chiesto l’annullamento.

    T E S T O

    F A T T O

    1. Nell’interesse di Co. Al. è proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Bari del 18 gennaio 2018, che ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Co. Al., indagato per il delitto di cui all’art. 595 cod. pen., trattandosi di persona non imputabile perché minore degli anni quattrodici al momento del fatto.
    A sostegno della decisione assunta, il giudice censurato ha escluso che dagli atti d’indagine emergesse l’evidenza della prova richiesta ai fini dell’invocato proscioglimento nel merito del minore, atteso che il tenore dei messaggi a questi riferibili, versati nella ‘chat di un ‘gruppo whatsapp’ cui egli partecipava, non potevano dirsi ‘ictu oculi’ privi di valenza offensiva per la reputazione di altra minore.

    2. Della sentenza impugnata è chiesto l’annullamento, denunciandosi:

    – il vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 234 cod.proc.pen., per essere inutilizzabili le trascrizioni delle conversazioni effettuate tramite ‘whatsapp’ non essendone stato acquisito il relativo supporto, il quale solo costituisce la prova documentale delle conversazioni medesime;
    – il vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 595 cod. pen., la situazione di scambio comunicativo che viene in rilievo in una ‘chat’ di ‘whatsapp’ non integrando il delitto di diffamazione, ma l’illecito civile di ingiuria;
    – il vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 599, comma 2, cod. pen., e il vizio di motivazione, nella parte in cui il giudice censurato aveva escluso che l’allontanamento di una delle minori partecipanti alla ‘chat’ dalla scuola, determinata da contrasti con la minore vittima delle espressioni offensive, non integrasse il fatto ingiusto altrui suscettibile di innescare la reazione degli autori del reato rilevante quale causa di loro non punibilità.

    D I R I T T O

    Il ricorso è infondato.

    1. Il primo motivo è inammissibile per aspecificità, perché omette di indicare l’incidenza dell’eventuale eliminazione dell’elemento di prova ritenuto inutilizzabile – nel caso di specie le trascrizioni delle conversazioni ‘whatsapp’ -ai fini della cosiddetta ‘prova di resistenza’: ciò in quanto, secondo il magistero di questa Corte, gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 – dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 – dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014 – dep. 06/05/2014, Barilari, Rv. 259452). Indicazione tanto più necessaria nel caso al vaglio, posto che è lo stesso ricorrente a dare atto, nel corpo del motivo di ricorso, dell’esistenza, nel compendio probatorio, della stampa dei messaggi di contenuto offensivo riferibili all’indagato, estrapolata dal ‘display’ di un telefono cellulare nella disponibilità della persona offesa, certamente utilizzabile alla stregua di prova documentale ai sensi dell’art. 234 cpp., che consente «L’acquisizione di scritti o altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia o qualsiasi altro mezzo» e della quale non è disconosciuta la genuinità.

    2. Il profilo di doglianza che deduce l’inconfigurabilità del delitto di diffamazione, attesa la partecipazione della destinataria delle offese alla ‘chat’ di ‘whatsapp’, ricorrendo, piuttosto, l’illecito civile di ingiuria, deve essere affrontato assumendo a parametro interpretativo i principi enunciati da questa Corte in tema di diffamazione commessa mediante ‘e – mail’ o mediante ‘internet’.
    Nelle pronunce in materia si è, infatti, argomentato nel senso che la eventualità che tra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona nei cui confronti vengono formulate le espressioni offensive non può indurre a ritenere che, in realtà, venga, in tale maniera, integrato l’illecito di ingiuria (magari, a suo tempo, sub specie del delitto di ingiuria aggravata ai sensi dell’art. 594, comma 4, cod.pen.), piuttosto che il delitto di diffamazione, posto che, sebbene il mezzo di trasmissione/comunicazione adoperato (‘e-mail’ o ‘internet) consenta, in astratto, (anche) al soggetto vilipeso di percepire direttamente l’offesa, il fatto che messaggio sia diretto ad una cerchia di fruitori – i quali, peraltro, potrebbero venirne a conoscenza in tempi diversi -, fa si che l’addebito lesivo si collochi in una dimensione ben più ampia di quella interpersonale tra offensore ed offeso (Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012, P.M. in proc. Nastro, Rv. 254044; Sez. 5, n. 4741 del 17/11/2000, Pm. In proc. Ignoti, Rv. 217745): di qui l’offesa alla reputazione della persona ricompresa nella cerchia dei destinatari del messaggio.
    Nel caso al vaglio, peraltro, dallo stesso tenore dei messaggi offensivi siccome riportato in sentenza: «Si vabbè non se ne deve andare lei per colpa di una Troia Putt zo» emerge come la minore parte lesa del reato fosse estranea allo specifico contesto comunicativo, nel quale erano coinvolti i soli minori indagati dialoganti tra loro.

    3. Il secondo motivo di ricorso non tiene conto dello statuto probatorio della pronuncia di proscioglimento nel merito adottabile ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p.. Se, infatti, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di ‘constatazione’, ossia di percezione ‘ictu oculi’, che a quello di ‘apprezzamento’ (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), l’approfondimento richiesto ai fini della verifica del ricorrere, nel caso al vaglio, della causa di non punibilità di cui all’art. 599, comma 2, cod. pen., è incompatibile con l’evidenza’ richiesta dalla norma dianzi evocata, che presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione (Sez. 2, n. 9174 del 19/02/2008, Palladini, Rv. 239552).

    4. S’impone, pertanto, il rigetto del ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03, tanto essendo imposto dalla legge.

    P. Q. M.

    Rigetta il ricorso.

    In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

  • LICENZIAMENTO PER INDEBITA UTILIZZAZIONE DEI PERMESSI PREVISTI DALLA LEGGE N. 104/1992

    CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 febbraio 2019, n. 4670

    Licenziamento per indebita utilizzazione dei permessi previsti dalla legge n. 104/1992 – Sono leciti i controlli, demandati dal datore di lavoro ad agenzie investigative, quando non riguardino l’adempimento della prestazione lavorativa, ma siano destinati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, dannose per il datore stesso.


    RILEVATO CHE

    1.1. con sentenza n. 536/2017 la Corte d’appello di Napoli, decidendo sul reclamo proposto ai sensi della I. n. 92/2012 da R. P. nei confronti della F. S.p.A., confermava la pronuncia del Tribunale partenopeo che aveva rigettato l’opposizione del P. avverso la pronuncia resa nella fase sommaria con cui era stato respinto il ricorso del predetto inteso ad ottenere la declaratoria d’illegittimità del licenziamento intimatogli in data 20 marzo 2015;

    1.2. il P., dipendente della F. S.p.A. dal 12 gennaio 2004 e inquadrato nel 4° livello del c.c.n.l. per i lavoratori dell’industria alimentare, era stato licenziato in relazione alla contestazione di una indebita utilizzazione dei permessi ex legge n. 104/1992 nei giorni 22, 23 e 24 dicembre 2014 nonché 22 e 23 gennaio 2015 e 5 febbraio 2015;

    tale indebita utilizzazione era emersa a seguito di quanto appreso dalla società datrice per il tramite di un’agenzia di investigazione privata che, con riferimento agli indicati giorni, aveva riferito che il P., anziché prestare assistenza al proprio familiare per il quale usufruiva dei permessi, aveva svolto attività varie di tipo personale (presso esercizi commerciali ed altri luoghi comunque diversi da quello deputato all’assistenza);

    1.3. il Tribunale, pur scorporando dalla contestazione i giorni 22, 23 e 24 dicembre nei quali l’azienda aveva deciso di sospendere l’attività lavorativa per le festività natalizie, riteneva, quanto ai fatti accaduti il 22 e 23 gennaio nonché il 5 febbraio 2015, che, legittime essendo le investigazioni disposte dall’azienda, si trattasse di comportamenti così gravi da giustificare la massima sanzione espulsiva;

    1.4. la Corte territoriale svolgeva il medesimo ragionamento;
    in particolare, richiamato quanto da questa Corte affermato nelle decisioni n. 4894/2014 e n. 19955/2014, riteneva pienamente legittimo il controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi ex I. n. 104/1992 dal momento che lo stesso non riguardava l’adempimento della prestazione, essendo effettuato al di fuori dell’orario di lavoro ed in fase di sospensione dell’obbligazione principale di rendere tale prestazione;
    in conseguenza riteneva utilizzabili gli esiti di tale investigazione e così anche delle dichiarazioni testimoniali rese dagli investigatori che avevano effettuato i controlli rilevando la tardività delle deduzioni del reclamante in ordine alla mancanza della licenza prefettizia in favore dell’agenzia investigativa incaricata degli accertamenti;
    considerava, poi, pienamente fondati gli addebiti relativi alle sopra indicate tre giornate (solo nel giorno 5 febbraio e per un limitato arco temporale – dalle 11.30 alle ore 13.05 – era emerso che il P. si era sicuramente recato presso l’abitazione del parente che assisteva) escludendo ogni rilevanza, al fine di contrastare quanto accertato e riferito dagli investigatori, degli elementi, asseritamente di segno contrario, forniti dal P.;

    riteneva integrato un abuso del diritto di cui all’art. 33 della I. n. 104/1992 in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente ed integrante una condotta così grave da giustificare l’adottato provvedimento pur in assenza di precedenti disciplinari;

    2. per la cassazione della sentenza ricorre R. P. con due motivi.

    3. la F. S.p.A. resiste con controricorso;

    4. il ricorrente ha depositato memoria.

    CONSIDERATO CHE

    1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (legge n. 92/2012, art. 1, co. 51, 58 e 59, art. 414 cod. proc. civ. e 345 cod. proc. civ.);
    lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto la decadenza in capo al lavoratore con riguardo alla nullità delle disposte indagini investigative svolte da soggetti privi delle licenze prefettizie, non trattandosi di eccezione in senso stretto bensì di mera difesa;
    rileva che il divieto di nuove eccezioni non risulta previsto con riguardo al reclamo introdotto dalla I. n. 92/2012, art. 1;
    evidenzia che conseguenza del dedotto vizio è l’erronea applicazione del criterio di ripartizione dell’oni/s probandi in tema di licenziamento atteso che la Corte territoriale ha posto a fondamento della propria decisione dichiarazioni testimoniali rese da soggetti in relazione ai quali non era stata provata la legittima qualità di investigatori privati;

    1.2. il motivo è infondato;

    la questione della nullità delle disposte indagini investigative in quanto svolte da soggetti privi delle licenze prefettizie, lungi dall’integrare una mera difesa fondata sugli stessi elementi di fatto già dedotti dinanzi al giudice di prime cure, essendo attinente al merito della lite e fondata su circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle prospettate nella pregressa fase innanzi al Tribunale (come tale, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, idonea a condizionare i poteri decisori del giudice), inseriva nel processo un nuovo tema di indagine, sul quale non si era formato in precedenza il contraddittorio ed era pertanto inammissibile in sede di reclamo, avente natura di impugnazione (v. Cass. 9 settembre 2016, n. 17863) ed essendo soggetto alla regola del divieto dei “nova” di cui all’art. 437 cod. proc. civ.;

    2.1. con il secondo motivo il ricorrente deduce l’illegittimità delle indagini investigative compiute dalla parte avversa, la violazione del principio di libertà e della riservatezza del lavoratore (art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.);

    2.2. il motivo è infondato;

    come da questa Corte già affermato, i controlli, demandati dal datore di lavoro ad agenzie investigative, riguardanti l’attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, non sono preclusi ai sensi degli artt. 2 e 3 st. lav., laddove non riguardino l’adempimento della prestazione lavorativa, ma siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo (v. Cass. 12 settembre 2018, n. 22196; Cass. 11 giugno 2018, n. 15094; Cass. 22 maggio 2017, n. 12810);
    è stato precisato che le dette agenzie per operare lecitamente non devono sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata, dall’art. 3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l’intervento in questione non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (v. Cass. 14 febbraio 2011, n. 3590; Cass. 20 gennaio 2015, n. 848);
    né a ciò ostano sia il principio di buona fede sia il divieto di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, ben potendo il datore di lavoro decidere autonomamente come e quando compiere il controllo, anche occulto, ed essendo il prestatore d’opera tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro (cfr. 10 luglio 2009, n. 16196);
    è stato in particolare ritenuto legittimo tale controllo durante i periodi di sospensione del rapporto al fine di consentire al datore di lavoro di prendere conoscenza di comportamenti del lavoratore, che, pur estranei allo svolgimento dell’attività lavorativa, siano rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, che permane nonostante la sospensione (si vedano con riferimento ai controlli disposti nel corso di una malattia Cass. 26 novembre 2014, n. 25162 e Cass. 22 maggio 2017, n. 12810 e con riferimento alla fruizione dei permessi ex legge n. 104 del 1992, Cass. 6 maggio 2016, n. 9217 e Cass. 4 marzo 2014, n. 4984; quest’ultima ha in particolare evidenziato che il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che, in relazione al permesso ex art. 33 I. n. 104/1992, si avvalga dello stesso non per l’assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività, integra l’ipotesi dell’abuso di diritto, giacché tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente ed integra nei confronti dell’Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un’indebita percezione dell’indennità ed uno sviamento dell’intervento assistenziale);
    3. il ricorso deve, pertanto, essere rigettato;
    4. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
    5. va dato atto dell’applicabilità dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, co. 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.

    P Q M

    Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
    Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.

  • RISARCIMENTO DEL DANNO IN APPALTO DI OPERE PUBBLICHE

    (A cura dell’Avv. Prof. Luciano de Rensis)

    CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – ORDINANZA 22 agosto 2018, n.20942

    MASSIMA

    L’appaltatore di opere pubbliche è di regola da considerarsi unico responsabile dei danni cagionati ai terzi nel corso dei lavori, poiché i limiti della sua autonomia (derivanti dalla obbligatorietà della nomina del direttore dei lavori e dalla intensa e continua ingerenza dell’amministrazione appaltante) non fanno venir meno il suo dovere di assumere le iniziative necessarie per la corretta attuazione del contratto anche a tutela dei diritti dei terzi; e tuttavia, la responsabilità concorrente e solidale dell’amministrazione committente non può essere esclusa quando il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto da essa approvato, mentre una sua responsabilità esclusiva resta configurabile solo allorquando essa abbia rigidamente vincolato l’attività dell’appaltatore, così da neutralizzare completamente la sua libertà di decisione.

    La Corte d’appello de L’Aquila, con sentenza del 27 febbraio 2013, ha rigettato il gravame avverso l’impugnata sentenza che aveva rigettato la domanda dell’Azienda USL di (…) di condanna dell’ANAS al risarcimento dei danni arrecati ad un edificio di proprietà della predetta Azienda, in (…), corso (omissis) , in conseguenza dei lavori di realizzazione della variante della SS (…) eseguiti dall’ANAS tramite un’impresa appaltatrice.
    Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la medesima Azienda, affidato a sei motivi, illustrati da memoria, cui si è opposto l’ANAS.

    TESTO

    CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – ORDINANZA 22 agosto 2018, n.20942 – Presidente Giancola – Relatore Lamorgese

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con il primo e secondo motivo l’Azienda ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2055 c.c., della legge n. 109 del 1994 e del dPR n. n. 554 del 1999, imputa ai giudici di merito di avere escluso la responsabilità dell’ANAS, in via esclusiva o concorrente con l’impresa appaltatrice, per avere redatto un progetto esecutivo inadeguato, le cui lacune non erano sanabili dall’appaltatrice con il progetto costruttivo né tramite proposte di varianti migliorative, e per avere sottovalutato la mancata vigilanza del direttore dei lavori sull’esecuzione dei lavori, come specificamente rilevato nell’atto di appello.

    I motivi in esame sono fondati.

    La Corte territoriale ha ritenuto che il comportamento dell’ANAS, che pure aveva approvato un progetto esecutivo dei lavori inadeguato sotto vari profili tecnici, non fosse stato causa o concausa del danno, essendo assorbente la responsabilità dell’appaltatore per non avere adottato gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai terzi, per avere redatto un progetto costruttivo che non aveva sanato le carenze del progetto esecutivo e per non avere proposto l’adozione di varianti migliorative.

    La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito il principio secondo cui l’appaltatore di opere pubbliche è di regola da considerarsi unico responsabile dei danni cagionati ai terzi nel corso dei lavori, poiché i limiti della sua autonomia (derivanti dalla obbligatorietà della nomina del direttore dei lavori e dalla intensa e continua ingerenza dell’amministrazione appaltante) non fanno venir meno il suo dovere di assumere le iniziative necessarie per la corretta attuazione del contratto anche a tutela dei diritti dei terzi; e tuttavia, la responsabilità concorrente e solidale dell’amministrazione committente non può essere esclusa quando il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto da essa approvato, mentre una sua responsabilità esclusiva resta configurabile solo allorquando essa abbia rigidamente vincolato l’attività dell’appaltatore, così da neutralizzare completamente la sua libertà di decisione (Cass. n. 11356/2002, n. 8802/1999).

    Di questi principi la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione nel caso in esame, avendo escluso, in astratto, che il comportamento dell’ANS per avere approvato un progetto esecutivo riconosciuto come inadeguato, e per non avere adeguatamente vigilato sull’andamento dei lavori, possa considerarsi concausa dell’evento dannoso, ai fini del riconoscimento della sua responsabilità concorrente con l’appaltatore.

    In relazione ai suddetti motivi, la sentenza impugnata è quindi cassata, essendo gli altri motivi assorbiti, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame.

    P.Q.M.

    La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello de L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese.

  • INGRESSO ILLEGALE DI CLANDESTINI E LA GIURISDIZIONE ITALIANA

    (A cura dell’Avv. Prof. Luciano de Rensis)

    Cassazione penale, sez. I, sentenza 03/07/2018 n° 29832

    CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    SEZIONE PRIMA PENALE

    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

    Dott. SARNO Giulio – Presidente –
    Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere –
    Dott. BINENTI Roberto – Consigliere –
    Dott. CENTOFANTI Francesco – rel. Consigliere –
    Dott. CAIRO Antonio – Consigliere –

    ha pronunciato la seguente:

    SENTENZA

    sul ricorso proposto da:

    A.H.A.M., nato il (OMISSIS);

    A.R.M.H., nato il (OMISSIS);

    avverso la sentenza del 02/05/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA;

    visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

    udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FRANCESCO CENTOFANTI;

    udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. FODARONI MARIA GIUSEPPINA, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

    Svolgimento del processo

    1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania confermava la declaratoria di penale responsabilità di A.H.A.M. e A.R.M.H., già affermata dal G.i.p. del locale Tribunale all’esito del giudizio abbreviato, in ordine al delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, lett. a), b), c) e d), e comma 3-bis, per avere essi – nelle rispettive qualità di comandante dell’imbarcazione, e di assistente del comandante – effettuato il trasporto dall’Egitto in Italia di 277 cittadini, non appartenenti all’Unione Europea, con le aggravanti di aver commesso il fatto in tre e più persone, in relazione a cinque o più persone, di aver esposto a pericolo la vita e l’incolumità dei migranti e di averli sottoposti a trattamenti disumani. Era in sentenza esclusa la sola aggravante del fine di profitto, specificamente riferibile agli imputati, traghettatori ma non organizzatori della traversata; e la pena principale era conseguentemente rideterminata in cinque anni e quattro mesi di reclusione, e 2.884.000 Euro di multa, per ciascun imputato. L’imbarcazione di cui sopra era stata soccorsa in acque internazionali, trovandosi in precarie condizioni di navigazione, da un’unità navale svedese il (OMISSIS), e aveva fatto ingresso la mattina successiva nel porto di (OMISSIS). Gli imputati erano stati identificati, nei ruoli di cui sopra, da alcuni dei soggetti trasportati, mediante riconoscimento fotografico. La Corte territoriale, decidendo in ordine ai punti oggetto di gravame, confermava la giurisdizione dello Stato, riteneva la configurabilità del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo, pronunciava sulle aggravanti nei termini riferiti e confermava il diniego delle attenuanti generiche.

    2. Ricorrono per cassazione gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, sulla base di quattro motivi.

    2.1. Il primo di essi deduce – in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), – la carenza della giurisdizione italiana. L’azione degli imputati, si assume, si sarebbe conclusa in acque internazionali, allorchè, prima del salvataggio da parte della Guardia costiera svedese, l’imbarcazione sarebbe stata avvicinata da altro scafo mercantile, disposto a prendere i migranti a bordo per soccorrerli e condurli a Malta; e questi ultimi, senza alcun intervento attivo degli imputati medesimi, avrebbero rifiutato. Questa circostanza segnerebbe una “soluzione di continuità”, tale da impedire l’applicazione dell’art. 6 c.p., e varrebbe da sè anche ad escludere il preteso stato di necessità in rapporto al successivo trasbordo in Italia, da cui la sentenza impugnata, tramite il ricorso alla figura dell’autore mediato, aveva tratto la conseguenza che il reato si fosse, rispetto agli imputati, ivi concluso. In ogni caso l’azione di salvataggio era imposta da precise norme di diritto interno italiano, ed internazionale, e pertanto opererebbe nella specie la diversa scriminante dell’adempimento del dovere, di natura prevalente, sicchè rispetto agli esiti di tale azione sarebbe da escludere ogni ipotesi di concorso degli scafisti.

    2.2. Il secondo motivo deduce – in relazione sempre all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), – l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12. Nel testo vigente dal 2002, l’incriminazione, delineata da tale disposizione, riguarderebbe non la mera condotta di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ma quella, idonea allo scopo, volta a procurare l’ingresso illegale dei migranti. Dalla stessa sentenza impugnata si ricaverebbe che i migranti furono abbandonati in acque internazionali, su una barca ingovernabile ed alla deriva, senza strumenti tecnici a disposizione. Essi non sarebbero stati in condizione di arrivare in Italia, senza l’intervento di terzi, diversi dagli scafisti, ai quali sarebbe al più imputabile un’azione favoreggiatrice, penalmente indifferente.

    2.3. Il terzo ed il quarto motivo deducono – in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), – il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle ritenute aggravanti, che non sarebbe stata affatto argomentata, ed in ordine al diniego delle attenuanti generiche, sorretto da giustificazioni apparenti ed in contrasto con gli elementi favorevoli emergenti dagli atti.

    Motivi della decisione

    1. I primi due motivi di ricorso, tra loro connessi e da esaminare congiuntamente, sono manifestamenti infondati, perchè le questioni giuridiche con essi poste sono state già affrontate e risolte dalla giurisprudenza di legittimità, dalla Corte territoriale opportunamente richiamata, e nessuno degli argomenti addotti è in grado di determinare il superamento degli indirizzi già affermati. In punto di giurisdizione questa Corte ha ripetutamente affermato (da ultimo, Sez. 1, n. 20503 del 08/04/2015, Iben Massaoud, Rv. 263670) che sussiste quella del giudice italiano relativamente al delitto di trasporto e procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini extra-comunitari nella ipotesi in cui i migranti, provenienti dall’estero a bordo di navi “madre”, siano abbandonati in acque internazionali, su natanti inadeguati a raggiungere le coste italiane, allo scopo di provocare l’intervento dei soccorritori che li condurranno in territorio italiano, poichè la condotta di questi ultimi, che operano sotto la copertura della scriminante dello stato di necessità – espressamente richiamata nell’incipit del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 2 – è riconducibile alla figura dell’autore mediato di cui all’art. 54 c.p., comma 3, in quanto conseguente allo stato di pericolo volutamente provocato dai trafficanti, e si lega senza soluzione di continuità alle azioni poste in essere in ambito extraterritoriale (causa causae est causa causati: v. anche Sez. 1, n. 14510 del 28/02/2014, Haji Hassan). Nè varrebbe opporre l’operatività, rispetto ai soccorritori, di altra, in tesi prevalente, scriminante, quella dell’adempimento del dovere. Anche ad ammettere che l’intervento di salvataggio fosse doveroso, ai sensi delle convenzioni internazionali sul diritto del mare, nulla ciò toglierebbe al fatto che l’antecedente condotta illecita – posta in essere da chi, salpando dalle antistanti coste mediterranee, trasporta e abbandona i clandestini in acque extraterritoriali, facendo sì che le condotte ulteriori, incluso lo sbarco finale in Italia, siano riconducibili agli esiti del salvataggio medesimo – debba essere intesa come pianificazione complessiva, unitaria ed organica, che si caratterizza per l’elevato rischio fatto correre ai trasportati, opportunamente strumentalizzato al fine di provocare l’intervento dei servizi di soccorso in mare; intervento da ritenere pertanto un tassello essenziale e pianificato di una concatenazione articolata di atti, che non può essere interrotta o spezzata nella sua continuità, ponendosi in diretta derivazione causale rispetto all’azione criminale di abbandonare in mare le persone in attesa dei soccorsi (Sez. 1, n. 35474 del 29/04/2014, M.M.H.N.). Indipendentemente dall’effettiva contestazione dell’aggravante di cui all’art. 111 c.p. (determinazione a commettere il reato di soggetto non punibile), la responsabilità dello scafista non potrebbe in nessun caso essere disgiunta dal segmento di condotta che culmina con l’approdo in Italia, onde l’applicazione dell’art. 6 c.p. e l’affermazione della giurisdizione nazionale, che deve ritenersi in definitiva sempre configurabile (Sez. 1, n. 18354 del 11/03/2014, Hamada, Rv. 262542) allorchè il trasporto dei migranti, avvenuto in violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, sia stato accertato in acque extraterritoriali ma successivamente, nelle acque interne e sul territorio italiano, si siano verificati, quale evento del reato, l’ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l’intervento dei soccorritori, esito previsto e voluto a causa delle condizioni del natante, dell’eccessivo carico e delle condizioni del mare. Gli imputati ricorrenti negano di aver voluto un siffatto esito, proclamandosi indifferenti rispetto a quello che sarebbe potuto essere il luogo di sbarco, scelto autonomamente dai trasportati; e sostengono che – a fronte di reato che, ove esistente, si perfezionerebbe già con il compimento degli atti “diretti a procurare l’ingresso”, ossia di reato a consumazione anticipata – quest’ultima sarebbe al più avvenuta in acque internazionali. Quest’ultima tesi è in astratto errata, perchè, anche nei reati a consumazione anticipata – in cui la condotta di pericolo, già in sè punibile, sia tenuta fuori del nostro territorio – se qui se ne verifichino i voluti effetti tanto basta a radicare, dal lato dell’evento, la giurisdizione italiana ai sensi dell’art. 6 c.p. (Sez. 1, n. 11165 del 22/12/2015, dep. 2016, Almagasbi, Rv. 266430).

    E la volontà, anzi la preordinazione, dell’evento è ciò che la sentenza impugnata accerta, con motivazione logica ed esauriente, anche facendo riferimento all’espresso diniego al trasbordo verso Malta, in via concorrente opposto dal comandante dell’imbarcazione alla deriva. Sostengono, infine, i ricorrenti che, stanti le condizioni dell’imbarcazione, l’arrivo in Italia, a prescindere dai soccorsi, non sarebbe mai potuto avvenire, onde essi non potrebbero rispondere di condotte in radice inidonee a determinarlo. A fronte di tale deduzione è agevole però constatare che la fattispecie di reato, in questo processo contestata e ritenuta, è in verità il “trasporto” illegale dei migranti, e non già il più generico compimento di “atti diretti a procurarne” l’ingresso illegale (che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12 incrimina soltanto in via residuale); e l’integrazione del trasporto, dal lato oggettivo e soggettivo, non appare seriamente dubitabile.

    2. Del pari manifestamente infondate sono le censure mosse, in punto di aggravanti ex D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 3 e 3-bis, e di attenuanti generiche, per l’evidente logicità e completezza della motivazione sul loro rispettivo riconoscimento e diniego. Trattasi di motivazione che, sul primo punto, è contrastata da asserzioni generiche e meramente confutative, che sfuggono come tali all’apprezzamento di questa Corte; mentre, in ordine alle attenuanti ex art. 62-bis c.p., essa espone le ragioni preponderanti della decisione (con il richiamo alla gravità del reato, alla stimata capacità a delinquere, all’insipienza della tardiva collaborazione), non essendo viceversa richiesto la specifica valutazione di ciascuno dei pretesi elementi di favore indicati dalla difesa (da ultimo, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

    3. A tanto consegue (art. 606 c.p.p., comma 3) la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; nonchè la condanna dei ricorrenti (art. 616 stesso codice) al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000), di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare per ciascuno in duemila Euro.

    P.Q.M.

    Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.

    Così deciso in Roma, il 16 marzo 2018.
    Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2018.